(CASS. CIVILE SEZ. LAVORO SENTENZA DEL 13 MARZO 2023 N. 7235).
Rapporto di dipendenza fra riconoscimento di assegno sociale e donazione di immobili effettuata dal richiedente.
La Cassazione, con la sentenza 13 marzo 2023 n. 7235, ha riaffermato il principio, già più volte espresso (Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 24954 del 2021), secondo cui la corresponsione dell’assegno sociale dev’essere esclusivamente ancorata a rigidi requisiti previsti espressamente dalla normativa in materia.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva rigettato la richiesta di assegno sociale, provvidenza assistenziale prevista dall’art. 3 comma 6 della legge n. 335/1995, sul presupposto che lo stato di bisogno fosse conseguenza immediata e diretta della scelta operata dal richiedente di donare alla figlia entrambi gli immobili di cui egli era proprietario e che non fosse stata data prova dell’impossibilità per la figlia di garantirgli alcun sostentamento.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 13 marzo 2023, n. 7235, ha annullato la decisione adottata dalla Corte di merito, sulla base della seguente motivazione:
Va premesso che i giudici territoriali hanno ritenuto che, sebbene in generale siano irrilevanti le ragioni per le quali il richiedente versi in stato bisogno, assumerebbe invece rilievo decisivo, ai fini del diritto all’assegno, che lo stato di bisogno non sia conseguenza immediata e diretta dell’ingiustificata rinuncia ad un diritto e, nel ravvisare per contro un nesso di consequenzialità immediata e diretta tra lo stato di bisogno dell’odierno ricorrente e la precedente donazione immobiliare da lui eseguita a beneficio della figlia, hanno altresì ritenuto che, essendo costei tenuta all’obbligazione alimentare ex artt. 433 ss. c.c., non era stata data alcuna prova della sua impossibilità di farvi fronte, per modo che, risultando lo stato di bisogno dalla rinuncia volontaria alla percezione di un reddito, la prestazione oggetto di domanda non potesse essere riconosciuta.
Così ricostruiti i fatti e il dictum dell’impugnata sentenza, giova ricordare che questa Corte ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell’assenza di redditi o dell’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021).
A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi è, né nella lettera né nella ratio dell’art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l’intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l’eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione).
Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all’esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del 2021, cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito. Di talché, non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell’odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell’esclusione del diritto all’assegno, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
La sentenza in oggetto statuisce i seguenti principi:
- L’unico requisito richiesto dalla legge per ottenere la corresponsione dell’assegno sociale, è lo stato di bisogno effettivo del titolare, che dev’essere desunto solo ed esclusivamente dalla condizione oggettiva dell’assenza di redditi o dell’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- La legge non prevede un vaglio sulle cause che abbiano potuto causare lo stato di bisogno economico, in particolar modo non ha alcuna rilevanza la circostanza che esso sia stato eventualmente determinato da condotte colpevoli del richiedente;
- L’assegno sociale (che costituisce una delle estrinsecazioni del sistema sociale di intervento pubblico a favore dei bisognosi) non ha carattere sussidiario, nel senso che esso ha luogo a prescindere dalla circostanza che vi siano o meno obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi;
- la situazione di impossidenza acquista rilievo incondizionata e slegata dalle cause che l’abbiano in concreto provocata, pertanto l’assegno sociale spetta, non solo nel caso in cui il richiedente abbia volontariamente rinunciato all’assegno di mantenimento, ma anche ove lo stato di bisogno derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito;
- la Corte di Cassazione prevede, infine, che è fatto sempre salvo l’eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente, le quali simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza.