L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età.
Il beneficio spetta ai cittadini minori di 18 anni, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, nonché ai minori ipoacusici, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Durata e importi.
L’indennità viene corrisposta per un massimo di 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento terapeutico-riabilitativo.
L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza.
Per il 2024 l’importo è di 333,33 euro mensili. Il limite di reddito personale annuo è pari a 5.725,46 euro.
Requisiti.
Il beneficio spetta a chi è in possesso dei seguenti requisiti:
• età minore di 18 anni;
• riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età oppure della perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz;
• frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (anche asili nido) o di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti, o di centri ambulatoriali, diurni o di tipo semi-residenziale, pubblici o privati convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
• reddito inferiore alla soglia stabilita annualmente (per il 2024 è pari a 5.725,46 euro);
• cittadinanza italiana;
• per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
• per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno
(art. 41 TU immigrazione);
• residenza stabile e abituale sul territorio dello stato.
Indennità di frequenza ed incompatibilità.
L'indennità di frequenza è incompatibile con:
• qualsiasi forma di ricovero;
• l’indennità di accompagnamento per invalido civile totale;
• l’indennità di accompagnamento per i ciechi totali;
• la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
• l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.
Domanda.
Per ottenere la prestazione è necessario che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dalla commissione medico-legale al termine dell’accertamento sanitario.
Entro i sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, i minori titolari di indennità di frequenza possono presentare domanda per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni (legge 114 del 2014).