L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica erogata ai lavoratori dipendenti ed autonomi con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione, superiore ai 2/3, della capacità lavorativa. Per avere diritto alla prestazione, inoltre, è necessario che il lavoratore abbia avuto accreditati cinque anni di contribuzione, di cui tre – 156 SETTIMANE - nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa. La prestazione è regolata dalla legge 222/1984 e non va confusa con l'assegno di invalidità civile che è invece una prestazione assistenziale riconosciuta indipendentemente dai contributi versati.
Destinatari.
L'assegno ordinario di invalidità può essere richiesto dai lavoratori dipendenti, dagli autonomi e dai lavoratori parasubordinati mentre non può essere ottenuto dai lavoratori del pubblico impiego per i quali restano in vigore le discipline speciali previste dalla normativa attuale.
REQUISITO MEDICO – LEGALE.
Per avere diritto all'assegno, ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 della legge 222/1984, è necessario che l'assicurato abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Si tenga presente, tuttavia, che l'esistenza del requisito medico-legale deve essere effettuata in relazione all'attività lavorativa confacente alle capacità dell'assicurato. In tale quadro, pertanto, non è possibile porre a fondamento della determinazione dell'invalidità le tabelle previste per la valutazione dell'invalidità civile. Queste ultime infatti sono dettate per l'accertamento della diminuzione della capacità di lavoro generica mentre per l'assegno di invalidità è necessario verificare la diminuzione della capacità di lavoro in occupazione confacenti alle attitudini specifiche dell'assicurato.
REQUISITO CONTRIBUTIVO.
L'ulteriore requisito necessario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità è quello cosiddetto contributivo. L'assegno infatti può essere attribuito ai lavoratori assicurati che siano iscritti al fondo da almeno 5 anni e che risultino accreditati o versati a loro favore almeno 5 anni di contribuzione di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda amministrativa con la quale si chiede la prestazione.
A tali fini vanno esclusi secondo l'articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 818/1957, i periodi di assenza per astensione facoltativa dopo il parto, oggi il congedo parentale; i periodi di lavoro subordinato all'estero che non siano protetti agli effetti delle assicurazioni interessati in base a convenzioni o da accordi internazionali; i periodi di servizio militare eccedenti il periodo corrispondente al servizio di leva; i periodi di malattia superiori ad un anno, i periodi di iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell'assicurazione IVS per i quali sia stabilito altro trattamento obbligatorio di previdenza, quando non diano luogo a corresponsione di pensione. Al verificarsi di uno di questi eventi, i periodi corrispondenti vengono considerati neutri ai fini della determinazione del requisito contributivo. Ciò comporta che l'arco temporale per la determinazione del quinquennio lavorativo e l'individuazione del triennio di contribuzione necessaria per il perfezionamento del requisito va retrodatato per un lasso di tempo corrispondente al periodo neutro.
LIQUIDAZIONE.
La prestazione avrà, in caso di sussistenza sia del requisito contributivo che di quello medico-legale, decorrenza dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
LA VALENZA FIGURATIVA DEI PERIODI DI FRUIZIONE DELL’ASSEGNO.
Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, l'assegno ordinario di invalidità viene a cessare, i periodi di godimento della medesima prestazione nei quali non è stata prestata attività lavorativa, vengono considerati figurativamente utili ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione per un eventuale altro riconoscimento dell'assegno o per il conseguimento della pensione di vecchiaia (no quella anticipata). In tale ipotesi il riconoscimento è utile solo ai fini del diritto ma non della misura della prestazione. L'agevolazione, tuttavia, è attribuibile solo ai lavoratori dipendenti e non ai prestatori di lavoro autonomo.
DURATA DELL’ASSEGNO.
La prestazione previdenziale è riconosciuta per un periodo di tre anni ed è confermabile, su domanda del titolare, per periodi della stessa durata qualora permangano le condizioni medico legali che diedero luogo alla liquidazione. La domanda di conferma va presentata entro i 6 mesi dalla data di scadenza del triennio e sino al 120° giorno successivo alla scadenza medesima. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno di invalidità è confermato automaticamente. Da ciò consegue che dopo il terzo riconoscimento continuo non è più necessario presentare all'Inps la domanda di conferma dell'assegno.
IMPORTO.
L’assegno è calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati. Il sistema di calcolo è misto se c'era contribuzione antecedente il 1996 secondo quanto prevedono le regole generali: retributivo sino al 2011 se c'erano almeno 18 anni di contributi accreditati entro il 31.12.1995 e contributivo sulle quote successive; oppure, se c'erano meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995, il calcolo contributivo scatta su tutte le quote successive al 1° gennaio 1996. Per gli iscritti successivi al 1996 il calcolo è tutto contributivo.
Per quanto riguarda il calcolo effettuato con il sistema contributivo si deve prendere a base il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età ove l'assicurato abbia un'età inferiore a quella appena indicata.
TRASFORMAZIONE IN PENSIONE DI VECCHIAIA.
Al compimento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia l'assegno ordinario di invalidità si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia a condizione che sia cessata l'attività di lavoro dipendente. Per la trasformazione non è necessario presentare una specifica domanda.
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LAVORATIVA.
Il beneficiario può continuare a svolgere un'attività di lavoro produttiva di reddito e percepire, contemporaneamente, la prestazione previdenziale.