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L'invalidità civile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa e con un reddito inferiore alle soglie previste annulmente dalla legge. L'assegno spetta agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 67 anni, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74 e il 99%, che soddisfino i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge. L'assegno mensile di assistenza viene corrisposto per 13 mensilità.

Con la Circolare n. 1 del 02/01/2024 l'INPS ha comunicato gli importi relativi alle prestazioni assistenziali e di accompagnamento per l’anno 2024.

Per prima cosa, è necessario evidenziare la distinzione tra l’assegno ordinario di invalidità e l’assegno d’invalidità civile.

L’assegno d’invalidità civile è una prestazione assistenziale, mentre l’assegno ordinario d’invalidità è un trattamento economico, non reversibile e riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato e ai lavoratori autonomi con un livello d’invalidità tale da ridurre di oltre 2/3 la capacità lavorativa.

La differenza sostanziale, pertanto, consiste nel fatto che rispetto alle prestazioni previdenziali erogate dall'INPS (assegno invalidità, pensione inabilità, trattamenti privilegiati) questi ultimi trattamenti presuppongono lo status di iscritto alla previdenza obbligatoria e/o la condizione di invalidità connessa al lavoro.

Nei trattamenti di invalidità civile, invece, si prescinde da queste caratteristiche e conta solo la condizione di cittadino invalido, in determinate condizioni economiche.

Possono beneficiare delle prestazioni delle prestazioni di invalidità civile:

i cittadini italiani e dei paesi dell'Unione europea residenti in Italia;

i cittadini extracomunitari che con Corte Costituzionale 187/2010 hanno diritto alla prestazione di invalidità anche senza la carta di soggiorno.

L’invalidità civile viene assegnata su base percentuale. Per tale ragione, le prestazioni economiche, le esclusioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esenzioni da ticket) e gli altri diritti dipendono dalla percentuale che viene attribuita, come di seguito riassunta:

Meno di 33%: non invalido;

Dal 34%: diritto ad ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. La concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità;

Dal 46%: diritto al collocamento mirato;

Dal 51%: diritto al congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL;

Dal 67%: diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Dal 74%: diritto all’assegno di invalidità

Per quanto riguarda le novità previste per l’anno 2024, si rileva un lieve aumento negli importi, con un incremento dei limiti reddituali.

LIMITI DI REDDITO PER ASSEGNO D’INVALIDITÀ CIVILE.

Limite di reddito annuo personale per invalidi totali, ciechi civili e sordomuti: 19.461,12 € (mentre nel 2023 era 17.920,00€).

Limite di reddito annuo personale per invalidi parziali (74% - 99%) e minori: 5.725,46 € (nel 2023 era 5.391,88 €).

E’ bene sottolineare, però, che alcune prestazioni, come l’indennità di accompagnamento sono riconosciute senza alcun limite di reddito.

IMPORTI MENSILI 2024.

Per chi rispetta i limiti reddituali sopra elencati, l’importo mensile dell’assegno d’invalidità viene così modificato:

Importo mensile per gli invalidi, ciechi parziali e sordi: 333,33 € (nel 2023 era 316,25 €).

Importo mensile per i ciechi assoluti (non ricoverati): 360,48 € (nel 2023 era 342,01 €).

Non soggetta a nessun limite reddituale è invece l’indennità di accompagnamento, che è stata aumentata a 531,76 € (nel 2023 era 527,16€) e a 978,50 € per i ciechi assoluti (nel 2023 era 959,50 €).

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